LA PROVA DELLA TITOLARITA’ DEL CREDITO NELLA CESSIONE DEI CREDITI EX ART 58 TUB

16-07-2020 15:20 -

La prova della titolarità del credito interessa sempre di più la materia degli NPLs a causa delle numerose cessioni in corso in questo periodo storico.
Frequenti le difficoltà per le cessionarie di poter reperire nei brevi termini concessi nei giudizi la documentazione utile per la prova della intestazione del credito e della propria legittimazione processuale.
Sotto tale verso risulta interessante la sentenza della Corte di cassazione del 5.9.2019 nr 22151 allegata al presente articolo con la quale il Giudice di legittimità precisa che nelle ipotesi di cessioni ex art. 58 TUB, e con particolare riferimento alle cessioni di crediti, al fine di ritenere provata la titolarità del credito ceduto in capo al cessionario non è necessaria l’indicazione analitica nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del singolo credito ceduto.
In particolare nella sentenza a commento è stato evidenziato come ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Disciplina che si presenta derogatoria rispetto a quella codicistica nella quale ai fini della validità della cessione del credito è necessaria la notifica al debitore ceduto.
Nell’ipotesi di cessione di crediti è stata prevista dall’art 58 TUB la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso.
Quel che risulta interessante dalla pronuncia è dato dal rilievo che ai fini della prova della titolarità del credito non è necessario il richiamo numerico alle singole sofferenze e posizioni cedute, ma è sufficiente con caratteristiche di determinatezza il richiamo “per categoria” dei singoli rapporti ceduti, così agevolando la prova della propria legittimazione da parte del cessionario.
Ed invero leggasi in sentenza “Come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 18361/2004)”.