LA TASSAZIONE AGEVOLATA IN SEDE DI ACQUISIZIONE DI GARANZIA IPOTECARIA ED ESTENSIONEA FAVORE DEI CESSIONARI

22-07-2020 09:39 -

L’articolo 15 del DPR 601/1973, non sempre ricordato, è molto utile per i soggetti che si occupano di NPLs in quanto prevede una tassazione agevolata in sede di acquisizione di garanzia ipotecaria.
Il disposto normativo è esteso anche a favore dei cessionari del credito.
La rilevanza della norma è data dalla mera comparazione tra l’imposizione fiscale ordinaria e quella agevolata.: si passa dal 2% del capitale garantito al pagamento di meri 35 euro di tassazione fissa per crediti portati da operazioni a medio e lungo termine.
Palese l’importanza della norma ed i suoi benefici nell’ ipotesi di sua applicabilità.
Ed invero l’art 15 del DPR 601/1073 prevede che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito..”.
La norma poi precisa e ribadisce che per finanziamenti a medio e lungo termine si intendono quelli di durata superiore a 18 mesi.
Il regime impositivo disciplinato dagli articoli 15-20 bis del Dpr 601/1973 è stato progressivamente ampliato rispetto all’assetto originario.
In questo modo, il legislatore ha voluto “incrementare l’offerta fiscalmente agevolata di credito”, coinvolgendo, oltre alle banche, anche investitori istituzionali non bancari, con estensione ai cessionari di operazioni ex art 58 TUB.
Vale ricordare come la generica portata della norma è stata poi oggetto di quesito presso l’Agenzia delle Entrate, in quanto da parte di alcuni è stata richiesta la conferma che il beneficio fiscale sopra indicato potesse essere esteso anche ai cessionari ai quali unitamente ai contratti venissero trasferite le garanzie.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 2018 ha chiarito che l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 15 del DPR 601/73 si applica alle cessioni del credito a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.
Norma che si presente utile e va tenuta in debita considerazione alla luce del notevole beneficio economico che se ne ricava in sede di acquisizione della garanzia ipotecaria per crediti da finanziamento a medio e lungo termine.