IL PUNTO SUI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE IN MATERIA CIVILE ED ESECUTIVA

16-09-2020 18:25 -

A causa del continuo susseguirsi degli interventi legislativi risulta per gli operatori del diritto difficoltoso l’accertamento di quali procedimenti giudiziari sia possibile attivare e quali, invece, siano sospesi a causa dell’emergenza Covid.
Si ricordano qui di seguito i recenti ed attuali provvedimenti intervenuti nel settore giudiziario civile:
a) l’ art 54 ter del Decreto Cura Italia che ha sospeso le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore sino al 30.10.2020.
Tale provvedimento non risulta prorogato.
b) la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha modificato nel settore civile l’art 221 prevedendo che sino al 31.ottobre 2020 si applicano le disposizioni indicate ai commi da 3 ad 8 del medesimo articolo, e segnatamente:
-) deposito atti e pagamento delle spese di giustizia (contributo unificato) in via telematica (art 221 comma 3)
-) udienze civili con trattazione scritta (art 221 comma 4)
-) deposito telematico presso la Corte di cassazione (art 221 comma 5)
-) partecipazione udienza con collegamento audiovisivo (art 221 comma 6 e 7)
-) giuramento CTU con dichiarazione in via telematica (art 221 comma 8)
c) In sede di conversione in Legge del Decreto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) è stato inserito nel D.L. 34/2020 il nuovo articolo art. 17-bis (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo) secondo il quale "Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020".
La proroga della sospensione degli sfratti sino al 1 settembre 2020 risulta oggi pertanto differita al 31 dicembre 2020.
Vale però rilevare come in virtù delle modifiche del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 2020 è stata dal legislatore sospesa unicamente l’esecutività dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo e non il procedimento giudiziario per l’ottenimento del titolo esecutivo prodromico allo sfratto.
Nulla vieta al proprietario di avviare una procedura di sfratto nei confronti dell’inquilino (conduttore) e di ottenere dal giudice la convalida di sfratto o l’ordinanza provvisoria di sfratto.
Vi e’ solo la conseguenza dell’ impossibilità di eseguire lo sfratto sino al 31 dicembre 2020 in virtù della sospensione di cui Decreto Rilancio.
Tali i principali provvedimenti attualmente in vigore nel settore civile, auspicandosi che nel breve si ritorni ad una normale operatività.