Cartolarizzazione- Legittima l'azione risarcitoria in ipotesi di assenza di garanzie reali

07-10-2020 15:25 -

In questo periodo storico, ove si susseguono numerose cessioni di credito da parte delle Banche a società di servicing, si presenta di particolare interesse la sentenza della Corte di Cassazione sez III del 15 giugno 2020 n 11583 che ha ritenuto che il cessionario può agire per l' inadempimento nei confronti del cedente, laddove il credito ceduto non risulti assistito dalle garanzie reali promesse.
Tale richiesta risarcitoria, secondo il Giudice di legittimità, può essere formulata anche prima dell'escussione del debitore principale garantito.
Leggasi infatti nella massima della citata sentenza “Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest'ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito”.
La Corte è giunta a tale corretta conclusione rilevando come la garanzia reale costituisca un diritto autonomo, anche se collegato, rispetto al credito ceduto.
Per tale ragione il creditore cedente che trasferisce al cessionario un credito e, con esso, l' ipoteca a garanzia, risultata poi estinta, deve essere qualificato come inadempiente agli impegni contrattualmente assunti, in quanto tale inadempimento è suscettibile di determinare al cessionario un danno autonomo rispetto a quello derivante dall'inadempimento.
La ragione per la quale si è ritenuto che vi sia una ragione di credito autonoma è determinata dal fatto che è stato rilevato che il diritto di credito ha un "valore di circolazione", in quanto può essere costituito in pegno, cartolarizzato, portato allo sconto, anticipato, ceduto, ecc.
E correttamente secondo la Corte di Cassazione nella sentenza citata detto "valore di circolazione" dipende non solo dall'importo nominale del credito ma anche dal grado di solvibilità del debitore e dei suoi garanti e dal tempo in cui sarà riscosso.
Sulla base di detti principi si ritiene legittima l'azione del cessionario di agire nei confronti del cedente che ha ceduto un credito risultato poi sprovvisto delle garanzie promesse.
E ciò senza necessità di attendere l'esito della procedura esecutiva diretta all'escussione del debitore ceduto, atteso come tale inadempienza è in re ipsa e sorgiva di un danno attuale stante il l valore di circolazione del credito.
Viene chiarito dai Giudici di legittimità che l'entità del danno va parametrato in via equitativa tenuto conto della maggiore perdita in caso di insolvenza del debitore.
Il precedente giurisprudenziale si presenta oltre che innovativo in diritto anche molto attuale, atteso come non sempre nelle Due Diligence prodromiche alla valutazione sulla convenienza per l' acquisizione di un credito si hanno tutti gli elementi per una verifica sul fascicolo in ordine all' esistenza della garanzia reale a tutela del credito ceduto.



Fonte: De jure- Giuffrè