DATI CATASTALI ERRATI NEL PIGNORAMENTO? L’ESPROPRIAZIONE NON E’ NULLA

19-10-2020 17:19 -

Vale segnalare una recente sentenza della Corte di Cassazione del 15.9.2020, Sez VI, nr 19123, che si allega al presente articolo, con la quale la Corte di legittimità ha confermato e meglio chiarito il proprio costante orientamento, secondo il quale in ipotesi di non corretta indicazione dei dati catastali nel pignoramento immobiliare la procedura esecutiva non può essere inficiata da nullità.
In particolare la Corte di Cassazione nella pronuncia a commento ha affermato che l’erronea indicazione dei dati catastali nel pignoramento immobiliare non può essere considerato causa di nullità dell’atto, fatta salva l’ipotesi in cui l’errore non comporti una incertezza assoluta sul bene escusso.
La Corte di legittimità è giunta a tale conclusione in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, secondo cui non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi, quali la correzione in sede di perizia o di avviso di vendita.
La Corte di legittimità sulla base di tali considerazioni e riflessioni ha pronunciato pertanto il seguente principio di diritto: “In tema di pignoramento immobiliare, l’erronea indicazione dei dati catastali dell’immobile pignorato non dà luogo a nullità dell’atto nella misura in cui tale errore – nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno – non determina incertezza assoluta circa l’identificazione dell’oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell’esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell’avviso di vendita”.
Sentenza che si presente interessante e va segnalata, in quanto risulta frequenta che gli immobili rispetto agli atti originari subiscano delle modifiche o variazioni catastali non di pronta ed immediata consultazione.




Fonte: De jure- Giuffrè