Decreto corretivo sul codice della Crisi - GU Parte prima 5.11.2020

06-11-2020 10:21 -

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2020 il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa che si allega al presente articolo nel testo integrale.
Le disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021 con il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019).
Entreranno invece in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le norme sull’istituzione dell’Albo dei gestori della crisi per quei professionisti che hanno assolto a 40 ore di formazione specifica (art 37), nonché quelle che prevedono l’ attribuzione della competenza agli amministratori per l’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.
(art 40)
Le modifiche principali nel decreto correttivo:
A) va segnalata la scelta nel decreto correttivo di eliminare dalla nozione di “stato di crisi” il riferimento alla “difficoltà economico-finanziaria” dando rilevanza allo “squilibrio economico-finanziario” .
Ciò onde ridurre il rischio di segnalazioni eccessivamente precoci.
B) ai sensi dell’art 15, comma 2 del decreto correttivo, è prevista la modifica dei procedimenti di allerta e dei limiti che prevedono la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in rapporto all’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato.
Il limite oltre il quale scatterà secondo il Decreto l’obbligo della segnalazione ammonta a:
- 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;
- 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
- 1 milione di euro qualora il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.
C) all’art 8. del decreto correttivo, ed in modifica della Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sub art 56 è previsto che il debitore in stato di crisi o di insolvenza possa predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.
Il piano deve avere data certa e deve precisare le azioni che si intendono promuovere ed i tempi necessari per riportare in equilibrio l’impresa.
Ai sensi della citata novità normativa è previsto che il piano sarà attestato da un professionista indipendente il quale dovrà essere attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
D) Rilevante anche la modifica per quanto attiene al procedimento relativo alla c.d. allerta interna, essendo previsto che il referente presso la Camera di commercio dia notizia della segnalazione ricevuta dall’organo di controllo o dai creditori istituzionali anche al revisore contabile o alla società di revisione.
E) Previsto all’art 17 del decreto correttivo che il collegio di tre esperti per la composizione della crisi sia composto anche da un soggetto designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.